

Otto.

La Rivoluzione francese.


33. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789).

Da: Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, in A.
Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia moderna, Einaudi,
Torino, 1952.

Con la celebre Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino, approvata dall'Assemblea nazionale costituente il 26
agosto del 1789, e della quale si riportano qui il preambolo e gli
articoli principali, si abbatterono definitivamente i cardini
ideologici del feudalesimo, che suddivideva la societ in ordini
gerarchici e frammentava ancora il paese in regioni e zone pi o
meno privilegiate. I sudditi di ogni condizione, luogo e nascita
diventavano cittadini di pari diritti e dignit. Tale
Dichiarazione, che avrebbe influenzato tutte le costituzioni
liberali dell'Ottocento, riecheggiava comunque convinzioni e temi
cari a John Locke, filosofo inglese (1632-1704), agli illuministi
e fatti propri dalla rivoluzione americana. Da notare anche che,
al di l dell'assenza del concetto di uguaglianza economica e
sociale, si affermava invece in essa il pieno diritto alla
propriet, testimonianza del ruolo vincente dei ceti borghesi.


I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea
Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo
dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure
pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di
esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali,
inalienabili e sacri dell'uomo, affinch questa dichiarazione,
costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale,
rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri.
[...] In conseguenza, l' Assemblea Nazionale riconosce e dichiara,
in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti
diritti dell'uomo e del cittadino:
Art. 1. - Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei
diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che
sull'utilit comune.
Art. 2. - Il fine di ogni associazione politica  la conservazione
dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti
sono la libert, la propriet, la sicurezza e la resistenza
all'oppressione.
Art. 3. - Il principio di ogni sovranit risiede essenzialmente
nella Nazione. Nessun corpo o individuo pu esercitare un'autorit
che non emani espressamente da essa.
Art. 4. - La libert consiste nel poter fare tutto ci che non
nuoce ad altri: cos, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun
uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri
della societ il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti
possono essere determinati solo dalla Legge.
[...].
Art. 6. - La Legge  l'espressione della volont generale. Tutti i
cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i
loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale
per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini
essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte
le dignit, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacit, e
senza altra distinzione che quella delle loro virt e dei loro
talenti.
Art. 7. - Nessun uomo pu essere accusato, arrestato o detenuto se
non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa
prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno
eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni
cittadino citato o tratto in arresto, in virt della Legge, deve
obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.
[...].
Art. 9. - Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia
stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile
arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua
persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 10. - Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni,
anche religiose, purch la manifestazione di esse non turbi
l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11. - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni 
uno dei diritti pi preziosi dell'uomo; ogni cittadino pu dunque
parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere
dell'abuso di questa libert nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12. - La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha
bisogno di una forza pubblica; questa forza  dunque istituita per
il vantaggio di tutti e non per l'utilit particolare di coloro ai
quali essa  affidata.
Art. 13. - Per il mantenimento della forza pubblica, e per le
spese d'amministrazione,  indispensabile un contributo comune:
esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in
ragione delle loro sostanze.
Art. 14. - Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da
loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessit del
contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne
l'impiego e di determinarne la quantit, la ripartizione e la
durata.
Art. 15. - La societ ha il diritto di chieder conto a ogni agente
pubblico della sua amministrazione.
[...].
Art. 17. - La propriet essendo un diritto inviolabile e sacro,
nessuno pu esserne privato, salvo quando la necessit pubblica,
legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una
giusta indennit.
